Legge n. 183/2011
Dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere nè rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni nonchè ai gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI ECC). Ciò a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183/2011.
Le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblico Servizio sono infatti obbligati ad operare esclusivamente in base alle auto - certificazioni prodotte dai cittadini, favorendo così la de certificazione voluta dalla legge.
Gli uffici comunali dell'Anagrafe e dello Stato Civile potranno quindi rilasciare i certificati solo ad uso privato. NON potranno più essere rilasciati certificati da presentare ad altre P.A. e/o gestori di P.S. ad es. per : pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastici, fiscali, agevolazioni agricole, concorsi pubblici ecc.
L'art. 45 della l. sopracitata n. 183/2011 impone di apporre sui certtificati rilasciati la seguente dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.
Il cittadino può utilizzare le autocertificazioni anche nei rapporti con i privati (banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai ecc) che consentano l'utilizzo delle norme del testo unico sulla documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 445/2000. L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 d.p.r. 445/2000), è gratuita e non comporta l'autenticazione della firma se la dichiarazione è accompaganta dalla fotocopia della carta d'identità del suo sottoscrittore.