DIRITTO DI ACCESSO CIVICO
Norma di riferimento : art. 5 del decr. lgs. 33/2013.
COS’È : nel caso in cui un cittadino rilevasse la mancata pubblicazione di uno o più dati può, mediante richiesta scritta in carta semplice, presentata al protocollo dell’ente e indirizzata al Responsabile della Trasparenza, dott. PIERO ARALDO, Segretario Generale di questo Ente, esercitare l’accesso civico.
A CHI VA INDIRIZZATA: al Responsabile della Trasparenza, dott. PIERO ARALDO, Segretario Generale.
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: il Sindaco che individuerà l'ufficio/ funzionario incaricato di fornire e far pubblicare i dati altrimenti non ottenuti.
REQUISITI
- non è soggetta a requisiti di legittimazione soggettiva, non è motivata ed è esente da spese;
- se fondata, deve essere esaudita mediante la pubblicazione del dato in questione e la comunicazione al richiedente o del dato stesso o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, perentoriamente entro trenta giorni.
- se la risposta manca o ritarda (oltre la scadenza del termine di 30 giorni), la richiesta può essere inoltrata al titolare dei poteri sostitutivi (art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del 1990);